Il problema della legge elettorale è una questione di modello di democrazia che la Repubblica italiana intende perseguire nel XXI secolo. E, come insegna la storia costituzionale italiana, ogni volta che si cerca di risolvere per via normativa un problema eminentemente politico, il rischio è quello di produrre nuovi squilibri istituzionali anziché superare quelli esistenti, dando luogo ad un vero macello elettorale.
L’approvazione, in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” (A.C. 2822-157-2236-A) riporta al centro del dibattito pubblico e scientifico una questione che accompagna la storia della Repubblica italiana sin dalla sua fondazione: il rapporto tra rappresentanza democratica e governabilità. La ricerca di un equilibrio tra questi due principi ha caratterizzato l’intera evoluzione del diritto elettorale italiano, dal sistema proporzionale della Prima Repubblica alle sperimentazioni maggioritarie del Mattarellum, passando per il Porcellum e il Rosatellum. La nuova proposta legislativa, tuttavia, sembra riproporre alcuni dei problemi che la giurisprudenza costituzionale e la dottrina avevano già evidenziato negli ultimi decenni, introducendo elementi di particolare criticità sia sul piano della teoria democratica sia sul terreno della compatibilità costituzionale.
L’obiettivo dichiarato della riforma è quello di garantire stabilità agli esecutivi attraverso un sistema proporzionale corretto da un premio di governabilità. Tuttavia, come spesso accade nella storia costituzionale italiana, la ricerca della stabilità rischia di produrre una significativa alterazione dei principi rappresentativi. In particolare, quattro aspetti della proposta meritano una riflessione approfondita: il premio di governabilità, il mantenimento delle liste bloccate, l’indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio e la delicata questione della base regionale del Senato.
Il primo e più evidente nodo problematico riguarda il meccanismo premiale previsto dalla riforma. Il testo stabilisce infatti che la lista o coalizione che ottenga almeno il 42% dei voti validi in entrambe le Camere riceva un premio di maggioranza pari a 70 seggi alla Camera dei deputati e a 35 seggi al Senato della Repubblica. Qualora tale soglia non venga raggiunta, il sistema torna a operare secondo criteri integralmente proporzionali.
A prima vista, la previsione potrebbe apparire come un compromesso ragionevole tra rappresentatività e governabilità. Tuttavia, una lettura più attenta evidenzia come il meccanismo produca una significativa alterazione del principio di uguaglianza del voto sancito dall’articolo 48 della Costituzione. Il voto, infatti, pur restando formalmente uguale, finisce per produrre effetti differenziati in termini di rappresentanza parlamentare.
La questione non è soltanto quantitativa, ma qualitativa. La Corte costituzionale, nella celebre sentenza n. 1 del 2014 che dichiarò l’illegittimità costituzionale di parti significative del Porcellum, aveva chiarito che la governabilità rappresenta certamente un valore costituzionalmente rilevante, ma non può tradursi in una compressione eccessiva della rappresentanza democratica. Il principio di rappresentatività delle assemblee elettive costituisce infatti un elemento strutturale della democrazia costituzionale italiana.
Il rischio concreto è quello di produrre una “premialità artificiale”, nella quale una forza politica che raccolga poco più del 42% dei consensi possa ottenere una maggioranza parlamentare significativamente superiore rispetto al consenso effettivamente raccolto nel Paese. La governabilità, in questa prospettiva, non viene costruita attraverso la formazione di un consenso politico più ampio, bensì mediante una correzione normativa del risultato elettorale. In altre parole, la stabilità del governo viene acquistata al prezzo di una torsione della volontà popolare.
Questa impostazione rivela una trasformazione profonda della filosofia del diritto elettorale contemporaneo: non più uno strumento destinato a rappresentare fedelmente la società politica, ma un meccanismo volto prioritariamente a produrre maggioranze governative. Si tratta di un passaggio culturale che merita di essere discusso apertamente, poiché modifica la funzione stessa delle elezioni in una democrazia parlamentare.
Una seconda criticità riguarda il mantenimento delle liste bloccate, che continuano a rappresentare uno degli elementi più controversi del sistema elettorale italiano contemporaneo. La riforma conferma infatti l’impossibilità per gli elettori di esprimere preferenze individuali, affidando la selezione dei parlamentari esclusivamente alle segreterie dei partiti.
Il problema non è nuovo. Da almeno due decenni, la dottrina costituzionalistica italiana sottolinea come le liste bloccate determinino una progressiva separazione tra eletti ed elettori, alterando il rapporto fiduciario che dovrebbe caratterizzare la rappresentanza politica. Il cittadino non sceglie il proprio rappresentante; sceglie piuttosto un simbolo politico, all’interno del quale i candidati sono già stati selezionati secondo logiche interne ai partiti.
La nuova disciplina introduce inoltre un elemento ulteriore di problematicità, prevedendo che i candidati inseriti nel listino premiale debbano essere contemporaneamente candidati anche nella quota proporzionale. Tale meccanismo rafforza ulteriormente il controllo delle oligarchie partitiche sul processo di selezione parlamentare, riducendo ulteriormente gli spazi di scelta degli elettori.
Si assiste così a una sorta di “verticalizzazione della rappresentanza”, nella quale la legittimazione politica degli eletti deriva sempre meno dal consenso diretto dei cittadini e sempre più dalla collocazione nelle gerarchie organizzative dei partiti. Il Parlamento rischia pertanto di trasformarsi progressivamente in un’assemblea di nominati piuttosto che di rappresentanti.
Il paradosso è evidente: mentre il discorso pubblico contemporaneo insiste costantemente sulla necessità di ricostruire il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, il legislatore continua a privilegiare meccanismi che tendono ad allontanare ulteriormente gli elettori dai loro rappresentanti.
Particolarmente delicata appare la previsione che impone alle liste e alle coalizioni di indicare il nome della persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Tale previsione richiama inevitabilmente il dibattito, mai definitivamente risolto, sulla natura del sistema politico italiano e sul rapporto tra parlamentarismo e leadership personale.
Sul piano formale, la disposizione non altera il dettato costituzionale. L’articolo 92 della Costituzione continua infatti ad attribuire esclusivamente al Presidente della Repubblica il potere di nominare il Presidente del Consiglio. Tuttavia, sul piano sostanziale e politico, la presenza del nome del candidato premier sulla scheda elettorale produce effetti assai più rilevanti.
Si determina infatti una dinamica di progressiva “presidenzializzazione simbolica” della competizione politica. L’elettore viene indotto a percepire il proprio voto non tanto come scelta dei rappresentanti parlamentari, quanto piuttosto come investitura diretta di un capo del governo. Si crea, in altri termini, una tensione strutturale tra la forma costituzionale del sistema e la sua rappresentazione politica.
La conseguenza è la produzione di una pericolosa ambiguità costituzionale. Da un lato permane formalmente il parlamentarismo; dall’altro si alimenta una cultura politica di tipo plebiscitario e leaderistico. Tale ambiguità rischia di generare conflitti istituzionali nei casi in cui il Presidente della Repubblica, nell’esercizio delle proprie prerogative costituzionali, ritenga necessario discostarsi dall’indicazione risultante dalle urne.
La storia costituzionale italiana dimostra che i sistemi politici funzionano efficacemente quando le regole formali e le aspettative politiche coincidono. Quando invece si crea uno scarto tra la Costituzione scritta e la Costituzione materiale, aumentano inevitabilmente le tensioni e le crisi di legittimazione.
L’ultimo, ma certamente non meno importante, profilo critico riguarda l’applicazione del premio di governabilità al Senato della Repubblica. La Costituzione italiana, all’articolo 57, continua infatti a prevedere che il Senato sia eletto su base regionale, fatta eccezione per la circoscrizione estero.
La previsione di un premio nazionale applicato a un’assemblea costituzionalmente fondata sul principio territoriale pone questioni di notevole rilevanza giuridica e politica. Il rischio è che la logica della maggioranza nazionale finisca per sovrapporsi e, in alcuni casi, contraddire la logica della rappresentanza regionale.
In termini concreti, potrebbe verificarsi il caso in cui una coalizione risultata vincente a livello nazionale riceva seggi premiali in regioni nelle quali è stata effettivamente sconfitta sul piano elettorale locale. Ciò produrrebbe una evidente alterazione del principio rappresentativo territoriale che costituisce la ratio stessa dell’esistenza del Senato.
La questione assume particolare rilevanza alla luce della giurisprudenza costituzionale sviluppatasi negli ultimi anni. La Corte costituzionale ha più volte ribadito che il sistema elettorale deve rispettare non soltanto il principio di uguaglianza del voto, ma anche la struttura fondamentale delle istituzioni delineata dalla Carta costituzionale.
La tensione tra premio nazionale e base regionale rischia pertanto di trasformarsi in un terreno di possibile contenzioso costituzionale, riaprendo un dibattito che sembrava essere stato almeno temporaneamente superato dopo le vicende del Porcellum e dell’Italicum.
Conclusioni
La nuova proposta di legge elettorale appare dunque caratterizzata da una tensione irrisolta tra esigenze di governabilità e principi di rappresentanza democratica. I quattro profili esaminati — il premio di maggioranza, le liste bloccate, l’indicazione del candidato premier e la questione del Senato — evidenziano come il legislatore abbia privilegiato la stabilità governativa rispetto alla piena valorizzazione della rappresentanza politica.
Il rischio più significativo, tuttavia, non è soltanto quello di una possibile censura di costituzionalità, ma quello di un progressivo mutamento culturale del significato stesso della democrazia parlamentare italiana. Le elezioni rischiano infatti di trasformarsi sempre più da strumento di rappresentazione della pluralità sociale a meccanismo di produzione della governabilità.
Il problema della legge elettorale è una questione di modello di democrazia che la Repubblica italiana intende perseguire nel XXI secolo. E, come insegna la storia costituzionale italiana, ogni volta che si cerca di risolvere per via normativa un problema eminentemente politico, il rischio è quello di produrre nuovi squilibri istituzionali anziché superare quelli esistenti, dando luogo ad un vero macello elettorale.


