Tutta la costruzione statale iraniana è dunque, per certi versi, una forma di transizione dottrinaria, che rende il sistema sì ispirato religiosamente, ma molto più articolato e ibrido di quanto non appaia a un primo sguardo.
Molte vie sono possibili, una sola sarà percorsa
Le agenzie stampa hanno recentemente diffuso la notizia, non ancora ufficialmente confermata, secondo cui la Guida Suprema Ali Khamenei avrebbe trasferito l’esercizio dei poteri esecutivi al Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, i Pasdaran. Questo corpo militare, determinante nella vittoria della Rivoluzione del 1979, continua oggi a essere incaricato della salvaguardia dei principi fondanti del sistema instaurato da Khomeini, come stabilito dall’articolo 150 della Costituzione.
Se il trasferimento dei poteri fosse effettivamente avvenuto, ci troveremmo di fronte a una misura straordinaria, priva di esplicito fondamento costituzionale. L’ordinamento iraniano, infatti, prevede, almeno in linea teorica, una serie di meccanismi alternativi per affrontare situazioni di vacanza o impedimento temporaneo della Guida Suprema, compatibili con fasi di instabilità politica come quella attuale.
In linea generale, i Pasdaran giurano fedeltà alla Guida Suprema, non al Presidente o al Governo, il che li rende un braccio armato direttamente collegato all’autorità teocratica della Repubblica iraniana. Il loro ruolo di forza armata parallela ha sempre visto una attenta e significativa partecipazione alla vita politica: molti ex comandanti ricoprono incarichi governativi e sono inseriti nei delicati ingranaggi della sicurezza nazionale, come anche sono presenti nei settori strategici di stato e nelle infrastrutture. Sono i veri e propri “custodi della Rivoluzione islamica”, e questo già dovrebbe bastare per indicarci l’effettiva possibilità di un simile passaggio di potere.
Ma in Iran le cose non vengono fatte “all’occidentale”, quindi cercheremo di inquadrare i possibili scenari secondo il diritto iraniano.
Tre vie
Il primo meccanismo prevede la sostituzione provvisoria della Guida da parte di un comitato composto dal Presidente della Repubblica, dal Capo del potere giudiziario e da un giurista del Consiglio dei Guardiani scelto dal Consiglio per il Discernimento dell’Interesse Superiore del Sistema (art. 111). È utile distinguere il Consiglio dei Guardiani — un organo con funzioni paragonabili a quelle di una corte costituzionale che valuta la compatibilità delle leggi con la Costituzione e con la sharia (art. 94) — dal Consiglio per il Discernimento, che funge da arbitro supremo nei conflitti tra i Guardiani e il Parlamento (art. 112).
Una seconda opzione riguarda il coinvolgimento del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, istituito per tutelare la sicurezza interna e la sovranità del Paese. Questo organo, già emerso come decisivo durante la pandemia di Covid-19, ha la particolarità di poter operare anche senza pubblicazione formale delle proprie decisioni, purché queste ricevano l’approvazione della Guida (art. 176).
Una terza possibilità prevista è la proclamazione dello stato di emergenza e la formazione temporanea di un governo militare, le cui decisioni devono essere convertite in legge dal Parlamento entro termini precisi, in maniera analoga alla nostra decretazione d’urgenza (art. 79).
Se le informazioni attualmente circolanti fossero fondate, ci troveremmo di fronte a un’eccezione di portata straordinaria: un conferimento diretto dei poteri esecutivi ai Pasdaran da parte della Guida, al di fuori dei binari istituzionali codificati, ma coerentemente con lo spirito fondativo dei Pasdaran e con l’integrità della Repubblica.
Questa situazione, insieme alle soluzioni previste in via teorica e a quella che potrebbe essere stata scelta nella pratica, ci offre uno spunto interessante per osservare l’Iran al di là dell’etichetta riduttiva di “teocrazia”.
È vero che il principio religioso pervade l’architettura statale, ma:
- il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione è una forza militare rivoluzionaria, non composta da ecclesiastici;
- il Consiglio dei Guardiani è formato per metà da giuristi islamici nominati dalla Guida, e per l’altra metà da giuristi laici designati dall’organo giudiziario, con l’approvazione dell’Assemblea legislativa, che a sua volta comprende rappresentanti sia laici che religiosi;
- il Consiglio per il Discernimento è composto da personalità di varia estrazione — giuristi, militari, religiosi — tutti nominati dalla Guida Suprema;
- il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale include i vertici dei tre poteri statali, i ministri chiave, rappresentanti militari, economici e membri nominati dalla Guida.
Infine, la stessa Guida Suprema — attualmente Khamenei, succeduto a Khomeini — è selezionata da un’Assemblea di esperti, i cui membri sono a loro volta eletti direttamente dai cittadini. Tale assemblea non è composta esclusivamente da religiosi, ma anche da giuristi, funzionari, militari e intellettuali (art. 107).
La Guida Suprema, sebbene sia un’autorità religiosa di altissimo rango, è legittimata in virtù della sua capacità giuridico-religiosa di interpretare l’Islam sciita. L’intero impianto costituzionale iraniano poggia su un compromesso storico-religioso: in assenza del dodicesimo Imam — la figura escatologica attesa dai credenti sciiti e ritenuta “occultata” da secoli — nessun governo può essere considerato pienamente legittimo sotto il profilo teologico. Khomeini ha risolto questo dilemma elaborando la dottrina del Wilayat al-faqih (governo del giurisperito), secondo cui un giurista esperto può esercitare il potere in vece dell’Imam nascosto.
Tutta la costruzione statale iraniana è dunque, per certi versi, una forma di transizione dottrinaria, che rende il sistema sì ispirato religiosamente, ma molto più articolato e ibrido di quanto non appaia a un primo sguardo. E qui sta la forza iraniana: la dimensione metafisicamente ordinata del Paese è il fulcro e la garanzia della sua forza. Un dettaglio che nessuno deve sottovalutare.